Accordo di contitolarità

ESTRATTO DI ACCORDO DI CONTITOLARITÀ
ai sensi dell’art. 26, par. 2 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, “Regolamento”)

 

tra

Italiana Petroli S.p.A. (di seguito denominata anche “IP”) con sede legale a Roma (RM), via Salaria, n. 1322, CAP 00138

e

ESE S.r.l. (di seguito denominata anche “ESE”), con sede legale a Roma (RM) via Salaria, n. 1322, CAP 00138

(di seguito collettivamente indicati come le “Parti” o “Contitolari”).


Premesse

A) Descrizione dell’attività svolta:

IP ed ESE, convengono di promuovere, organizzare e gestire congiuntamente uno più concorsi a premi nell’ambito del programma loyalty IPiù, commercializzato come “DRIV&”, disciplinati da appositi regolamenti adottati ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430.
Ciascun concorso a premi è rivolto ai clienti maggiorenni, residenti o domiciliati nel territorio italiano, regolarmente registrati all’App DRIV&, che, nel periodo di validità di volta in volta previsto nel relativo regolamento, effettuino le attività richieste per la partecipazione, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di acquisto, rifornimento o altre interazioni presso i punti vendita IP ed ESE aderenti all’iniziativa, nonché presso eventuali partner commerciali appartenenti alle reti distributive riconducibili a IP, ESE, società del Gruppo API o società partecipate.

I premi messi in palio nell’ambito dei singoli concorsi sono individuati nei rispettivi regolamenti e possono consistere, a titolo esemplificativo, in beni, servizi, voucher digitali, esperienze o altre utilità, fruibili secondo le modalità e le condizioni ivi stabilite.

B) Descrizione del trattamento oggetto del rapporto di contitolarità:

Con riferimento al trattamento dei dati personali connesso alle attività congiunte di promozione, realizzazione e gestione dei concorsi a premi nell’ambito del programma loyalty IPiù, commercializzato come “DRIV&”, come descritto alla lettera A), le Parti agiscono in qualità di contitolari del trattamento ai sensi dell’art. 26 del Regolamento per il perseguimento delle seguenti finalità:

  • a) consentire ai clienti la partecipazione ai concorsi a premi secondo quanto stabilito nei rispettivi regolamenti, nonché gestire tutte le attività ad essi correlate, incluse quelle di natura amministrativo-contabile e quelle finalizzate, in caso di vincita, all’assegnazione e consegna dei premi previsti;
  • c) adempimento di ogni eventuale obbligo normativo incombente sulle Parti, ivi inclusi gli ordini emanati dalle autorità giudiziarie e di polizia;
  • d) accertamento, esercizio e/o difesa di un diritto in sede giudiziaria, in ambito stragiudiziale nonché nelle fasi che precedono il contenzioso;

 

– L’attività descritta alla lettera a) comporta il trattamento dei dati personali relativi ai clienti aderenti al programma loyalty IPiù, commercializzato come DRIV&, e iscritti all’omonima app che, nel periodo di validità dei singoli concorsi a premi e secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti, effettuano le attività richieste per la partecipazione, quali, a titolo esemplificativo, operazioni di acquisto, rifornimento o altre interazioni presso i punti vendita aderenti all’iniziativa e/o presso eventuali partner commerciali.


Le categorie e i tipi di dati personali oggetto di trattamento in relazione alla predetta attività sono i seguenti:

  • i. dati identificativi (nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza, genere, nazionalità, codice fiscale);
  • ii. dati di contatto (indirizzo e-mail, numero di telefono);
  • iii. dati relativi alle transazioni, alle operazioni e/ alle interazioni effettuate presso i punti vendita aderenti e/o presso i partner commerciali, rilevanti ai fini della partecipazione ai concorsi a premi.

 

C) Omissis

D) Omissis

E) Omissis

F) Le presenti premesse (di seguito, “Premesse”), unitamente agli allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di contitolarità.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 – Accordo di contitolarità e riparto dei ruoli delle Parti
1. Con il presente Accordo di contitolarità, le Parti determinano e disciplinano in modo trasparente i rispettivi ruoli e responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo all’esercizio dei diritti da parte degli interessati, e le funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento.
Articolo 2 – Trattamento dei dati degli interessati (Contitolarità)
1. Le Parti riconoscono che, nello svolgimento delle attività di cui alle lettere A) e B) delle Premesse del presente Accordo di contitolarità, le stesse determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento e agiscono in qualità di contitolari del trattamento ai sensi dell’art. 26 del Regolamento.
2. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 1 del presente Accordo di contitolarità, per le restanti ed eventuali attività di singola competenza di ciascun Contitolare, le Parti agiscono quali autonomi titolari del trattamento.
Articolo 3- Conservazione dei dati personali
1. Le Parti concordano che la conservazione e l’archiviazione dei dati trattati in ragione del perseguimento delle finalità di cui alle lettere A) e B) delle Premesse del presente Accordo di contitolarità spetterà a tutte le Parti.
Articolo 4 – Misure di sicurezza tecniche e organizzative
Omissis
Articolo 5 – Rilascio dell’informativa
1. Le Parti concordano che, nei casi di contitolarità, l’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento venga rilasciata congiuntamente o disgiuntamente da IP o da ESE, mentre nei casi di titolarità autonoma ciascun titolare fornirà la propria informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento.
2. La dichiarazione del rapporto di contitolarità e le informazioni essenziali dovranno essere messe a disposizione dell’interessato, salvo, poi, dover essere ulteriormente rese in occasione del riscontro alle richieste di esercizio dei diritti degli interessati di cui agli artt. 15-22 del Regolamento, come in seguito specificato.
Articolo 6 – Riscontro delle richieste di esercizio dei diritti
1. Avendo IP le risorse e la struttura adeguate a gestire i riscontri agli interessati, le Parti concordano che, in caso di richieste di esercizio dei diritti ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento o di revoca del consenso ai sensi dell’art. 7 del medesimo Regolamento, spetterà a IP gestire e riscontrare le suddette richieste.
2. Nel caso in cui ESE riceva direttamente le richieste di cui al precedente comma da parte di un interessato i cui dati personali siano oggetto di trattamento ad opera delle Parti in qualità di Contitolari, ESE si impegna a inoltrarle tempestivamente a IP, che provvederà a gestirle e riscontrarle nei tempi e con le modalità previste dal Regolamento.
Articolo 7 – Riparto obblighi spettanti a ciascun contitolare
Omissis
Articolo 8 – Verifica dell’adeguatezza dei fornitori e autorizzazione alla stipula di contratti per il trattamento dei dati
Omissis
Articolo 9 – Conoscibilità dell’Accordo da parte dell’interessato
1. Il contenuto essenziale del presente Accordo è reso conoscibile agli interessati dietro loro specifica richiesta.
Articolo 10 – Inopponibilità dell’Accordo all’interessato
1. Il presente Accordo di contitolarità è inopponibile all’interessato, il quale, nei casi di contitolarità, può rivolgersi a ciascuno dei Contitolari.
Articolo 11 – Solidarietà passiva e regresso
Omissis
Articolo 12 – Designazione di un punto di contatto
1. Con riferimento alle attività di cui alla lettera A) e B) delle Premesse del presente Accordo di contitolarità, le Parti convengono di designare come comune punto di contatto per gli interessati: Italiana Petroli S.p.A., con sede legale a Roma (RM), via Salaria, n. 1322, CAP 00138.
Articolo 13 – Rappresentanza
Omissis